(massima n. 1)
La detenzione ad altro titolo costituisce legittimo impedimento a comparire in udienza, purché risultante dagli atti. Il giudice, pertanto, nel valutare la causa impeditiva dedotta nell'interesse dell'imputato, anche dal difensore, deve attenersi alla natura della stessa e, ai sensi di quanto dispone l'art. 420-ter, comma 1, del codice di rito, informato dell'impedimento ha l'onere di differire l'udienza e procedere alla verifica della sussistenza dell'impedimento stesso.