(massima n. 1)
L'impedimento del difensore a comparire in udienza dovuto a serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate, non comporta l'obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina (Nel caso di specie la Corte ha precisato che deve essere annullata con rinvio, per violazione dei diritti difensivi tutelati a pena di nullitą d'ordine generale, la sentenza che rigetti la richiesta di richiesta di rinvio del processo per un legittimo e documentato impedimento a comparire del difensore per ragioni di salute.