Cassazione penale Sez. I sentenza n. 31412 del 19 aprile 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di sorveglianza; pertanto, l'impedimento del difensore di fiducia per motivi di salute o per concomitante impegno professionale, documentato e tempestivamente comunicato, costituisce causa di rinvio dell'udienza camerale partecipata ex art. 127 cod. proc. pen., la cui disattesa determina la nullità dell'udienza.

(massima n. 2)

Nel procedimento camerale davanti al Tribunale di sorveglianza costituisce causa di rinvio dell'udienza il legittimo impedimento del difensore purché prontamente comunicato con qualunque mezzo, inclusa la posta elettronica certificata, atteso che tale impedimento, stante la prioritaria rilevanza della verifica della legittima instaurazione del contraddittorio processuale, è rilevabile anche d'ufficio e può essere tratto da ogni elemento disponibile comunque portato alla effettiva conoscenza del giudice.

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