(massima n. 1)
La disciplina del legittimo impedimento del difensore ai sensi dell'art. 420-ter del codice di procedura penale si applica anche ai procedimenti camerali a partecipazione facoltativa, incluso il giudizio di esecuzione. Il mancato riconoscimento del diritto al rinvio della trattazione dell'udienza, quando sia comprovato un legittimo impedimento, risulta in contrasto con gli artt. 24 e 111, comma 2, della Costituzione.