Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 25755 del 23 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di legittimo impedimento del difensore, la comunicazione dell'istanza di rinvio dell'udienza per documentati motivi di salute, effettuata tramite posta elettronica certificata (PEC), deve essere considerata valida e equiparata al deposito in Cancelleria, garantendo certezza dell'identitą del soggetto in conformitą all'art. 420-ter cod. proc. pen., anche alla luce delle disposizioni introdotte dall'art. 24, comma 5, D.L. n. 137 del 2020. L'omessa valutazione di tale istanza da parte del giudice determina il difetto di assistenza dell'imputato e conseguente nullitą assoluta degli atti successivamente compiuti

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