(massima n. 1)
Non costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'art. 420-ter cod. proc. pen., la necessità di assistenza materiale ad un figlio minore, salvo che tale esigenza sia comprovata da certificazione medica attestante una patologia esente da serietà e gravità. In mancanza di tale documentazione, il diritto alla privacy non può prevalere sull'onere di prova che grava sul difensore.