(massima n. 1)
Le dichiarazioni eteroaccusatorie contenute in un memoriale proveniente dal coimputato sono acquisibili come documenti, ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., nel processo a carico di altro coimputato, ma il loro contenuto non è in alcun modo utilizzabile a fini probatori, né direttamente né nel caso in cui il propalante, escusso come "testimone assistito" ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen., confermi quanto riportato nel memoriale, corrispondendo una tale conferma ad un'inammissibile utilizzazione diretta delle notizie ricavabili dal memoriale stesso. (In motivazione la Corte ha specificato che le accuse contro il coimputato possono essere vagliate unicamente alla luce delle dichiarazioni dibattimentali, senza che il memoriale - pur valutabile ai fini del giudizio sulla credibilità del propalante - possa a sua volta essere considerato quale riscontro, in quanto proveniente dalla medesima fonte e dunque non esterno). (Annulla con rinvio, Corte Assise Appello Potenza, 28/11/2018)