(massima n. 1)
La trascrizione della conversazione intercorsa tra la vittima e l'autore di condotte estorsive ed usurarie, portata a conoscenza delle forze dell'ordine per iniziativa della stessa persona offesa mediante l'inoltro della chiamata in corso sull'utenza della polizia, che provveda immediatamente alla sua registrazione tramite l'applicazione "call recorder", costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, utilizzabile in dibattimento quale prova documentale, ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. (Annulla in parte con rinvio, Corte Appello Ancona, 24/01/2019)