(massima n. 1)
Il trasferimento del processo ad altra sede, conseguente alla declinatoria di competenza del giudice, non impone la rinnovazione della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, se in precedenza ritualmente effettuata, nel caso in cui il pubblico ministero si sia limitato a escludere dalle originarie contestazioni un coimputato e i relativi capi di imputazione. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso proposto avverso la decisione che aveva ritenuto corretto l'operato del pubblico ministero, che, senza procedere a nuove indagini o a contestare un ulteriore reato o ulteriori aggravanti, aveva esercitato l'azione penale per le originarie imputazioni, con esclusione di un correo e delle contestazioni allo stesso rivolte, non notificando un nuovo avviso di conclusioni delle indagini).