(massima n. 1)
La richiesta di interrogatorio formulata dall'indagato destinatario dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari non necessita di formule sacramentali, ma, in ossequio al dovere di lealtą che incombe sul difensore e alla necessitą che non siano compiute condotte di abuso del processo, dev'essere chiara e agevolmente riconoscibile, pur se contenuta nel corpo di una memoria. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'idoneitą dell'istanza di interrogatorio espressa, nello scritto difensivo, con la frase "che chiede l'interrogatorio" inserita, in modo incidentale, in un pił ampio periodo, volto a dedurre argomentazioni finalizzate esclusivamente a sollecitare una richiesta di archiviazione o una modifica dell'imputazione).