(massima n. 1)
L'art. 649 cod. proc. pen., che impedisce all'imputato di essere sottoposto a un secondo giudizio per il medesimo fatto, non trova applicazione nei casi di decreti di archiviazione emessi dal GIP. Tuttavia, l'assenza dell'autorizzazione alla riapertura delle indagini preliminari ex art. 414 cod. proc. pen. determina una preclusione all'esercizio dell'azione penale.