(massima n. 1)
L'ordinanza di archiviazione per particolare tenuitā del fatto emessa, ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell'indagato, č impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale ordinanza, pur non avendo forma di sentenza, ha carattere decisorio e capacitā di incidere, in via definitiva, su situazioni di diritto soggettivo, sicchč, non essendo previsto alcun altro mezzo di impugnazione, č ricorribile per cassazione).