Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 19502 del 15 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di assicurazione della responsabilitā civile, ai fini dell'individuazione del "fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione", di cui all'art. 1917 c.c., č necessario avere riguardo al tenore della clausola contrattuale che lo contempla, onde comprendere che cosa le parti abbiano voluto ricondurre sotto la copertura assicurativa, in particolare se abbiano inteso il fatto idoneo a determinare la responsabilitā civile verso il terzo, ove imputabile a condotta umana, come comprensivo solo delle condotte causative di danno a terzi poste in essere sotto la vigenza della polizza ovvero anche di quelle antecedenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che i costi per l'eliminazione dei difetti delle opere, sostenuti dall'impresa di costruzioni assicurata nella misura liquidata al danneggiato a titolo di risarcimento danni, rientrassero nella garanzia in quanto causati dall'attivitā assicurata, consistente nell'esecuzione dei lavori, realizzata durante la vigenza della polizza assicurativa).

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