Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 13758 del 22 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di assicurazione della responsabilitā civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altri soggetti, l'obbligo indennitario dell'assicuratore si estende all'intero importo dovuto al terzo danneggiato, risultando altrimenti vanificata la portata dell'art. 1917 c.c. che, senza operare alcuna distinzione, recita: "L'assicuratore č obbligato a corrispondere l'indennitā che č tenuto a pagare l'assicurato".

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