(massima n. 1)
In ambito di assicurazione della responsabilitā civile, la clausola che preveda la designazione esclusiva del legale da parte dell'assicuratore č nulla ai sensi dell'art. 1932 c.c., in quanto deroga in pejus al disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c., che tutela l'assicurato. In caso di mancato consenso dell'assicuratore alla nomina autonoma del legale da parte dell'assicurato, nessun rimborso delle spese legali sostenute č dovuto qualora l'assicurato non abbia insistito per tale rimborso nel giudizio di responsabilitā civile.