(massima n. 1)
In tema di assicurazione della responsabilitā civile, la clausola "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., non č invalida, bensė consentita dall'art. 1932 c.c., in quanto non altera il tipo legale dell'assicurazione contro i danni, con la conseguenza che il contratto a cui essa accede non č soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma unicamente a una verifica di rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione di detta clausola, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessitā, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale, onde accertare se, in concreto, sussista uno squilibrio nell'assetto sinallagmatico del rapporto.