Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9460 del 9 aprile 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di assicurazione sulla responsabilitā civile, in caso di cessione di ramo d'azienda da parte dell'assicuratore che ha stipulato la polizza, trova applicazione l'art. 2560 c.c. - con conseguente solidarietā del conferente nell'obbligazione assicurativa - se al momento della cessione č configurabile in capo alla cedente una posizione di mero debito e, cioč, quando l'assicurato (terzo ceduto) ha pagato il premio ed č giā sorta l'obbligazione dell'assicuratore per essersi verificato il fatto illecito oggetto della copertura, in quanto l'obbligazione ex art. 1917 c.c. sorge con l'obbligazione risarcitoria dell'assicurato nei confronti del danneggiato.

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