(massima n. 1)
In tema di assicurazione sulla responsabilitā civile, in caso di cessione di ramo d'azienda da parte dell'assicuratore che ha stipulato la polizza, trova applicazione l'art. 2560 c.c. - con conseguente solidarietā del conferente nell'obbligazione assicurativa - se al momento della cessione č configurabile in capo alla cedente una posizione di mero debito e, cioč, quando l'assicurato (terzo ceduto) ha pagato il premio ed č giā sorta l'obbligazione dell'assicuratore per essersi verificato il fatto illecito oggetto della copertura, in quanto l'obbligazione ex art. 1917 c.c. sorge con l'obbligazione risarcitoria dell'assicurato nei confronti del danneggiato.