Cassazione civileSez. IIIordinanza n. 26683del 15 settembre 2023
(1 massima)
(massima n. 1)
Le spese di resistenza di cui all'art. 1917, comma 3, c.c. sono dovute all'assicurato sempre che egli ne abbia fornito adeguata prova e nei limiti di quanto effettivamente provato.