(massima n. 1)
L'avviso all'assicuratore in caso di sinistro, previsto dall'art. 1913 c.c., si connota in termini di obbligo e non di mero onere, il cui inadempimento č da considerarsi doloso quando l'assicurato č consapevole dell'obbligo previsto dalla norma ed ha avuto la cosciente volontā di non osservarlo, perdendo in questo caso il diritto all'indennitā, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c.