(massima n. 1)
In caso di reato permanente, i termini di durata delle indagini preliminari e delle successive proroghe sono quelli stabiliti dagli artt. 405, comma 2, 406 e 407 cod. proc. pen., collegati ad ineludibili garanzie per il soggetto indagato, con la conseguenza che non può mai superarsi il termine massimo biennale di cui all'art. 407, comma 2, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a procedimento iscritto per associazione sovversiva, soggetto alla disciplina antecedente alle modifiche operate dalla riforma "Cartabia" ai sensi dell'art. 88-bis, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150). (