(massima n. 1)
A seguito della dichiarazione di illegittimitą costituzionale dell'art. 405 c.p.p., comma 1-bis, non permane l'interesse dell'indagato a ricorrere per l'annullamento di provvedimenti applicativi di misure cautelari interdittive che medio tempore siano stati revocati o siano divenuti inefficaci, in quanto alle misure interdittive non si estende l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, la cui sola prospettiva giustifica la persistenza di uno specifico e concreto interesse all'impugnazione in caso di cessazione dell'operativitą della misura.