(massima n. 1)
Nei reati permanenti, i termini di durata delle indagini preliminari e delle successive proroghe sono quelli stabiliti dagli artt. 405, comma 2, 406 e 407 cod. proc. pen., che essendo collegati a ineludibili garanzie per il soggetto indagato, non possono essere mai superati, anche se la condotta delittuosa dell'indagato si protrae dopo la scadenza del termine legale.