(massima n. 1)
Per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, l'ordinanza di rigetto dell'istanza di incidente probatorio è inoppugnabile e non può essere considerata abnorme, costituendo l'estrinsecazione di un potere discrezionale del giudice che non determina una stasi del procedimento, né si pone fuori dal sistema processuale. Infatti l'ordinamento processuale affida al potere discrezionale del giudice la decisione sulla fondatezza della richiesta di incidente probatorio relativa all'assunzione della testimonianza di persona offesa minorenne, formulata ai sensi dell'art. 392, comma 1 bis cod. proc. pen., senza prevedere alcun automatismo, in quanto la relativa decisione implica un delicato bilanciamento degli interessi contrapposti, anche nella prospettiva della rilevanza della prova da assumere ai fini della decisione dibattimentale.