Cassazione penale Sez. V sentenza n. 29384 del 25 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di misure cautelari personali, il provvedimento coercitivo adottato a conclusione dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo non deve essere preceduto dall'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., attesa l'applicazione della disciplina di cui all'art. 391 cod. proc. pen., che prevede un diverso modulo procedimentale, nel quale č comunque garantito il diritto di difesa in ragione della possibilitā, per l'indagato, di essere sottoposto a interrogatorio dal giudice.

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