(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, il provvedimento coercitivo adottato a conclusione dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo non deve essere preceduto dall'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., attesa l'applicazione della disciplina di cui all'art. 391 cod. proc. pen., che prevede un diverso modulo procedimentale, nel quale č comunque garantito il diritto di difesa in ragione della possibilitā, per l'indagato, di essere sottoposto a interrogatorio dal giudice.