Cassazione penale Sez. III sentenza n. 36231 del 6 ottobre 2020

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(massima n. 1)

In tema di perizia, la somministrazione di test per indagini psicologiche costituisce una attivitą materiale che, non implicando apprezzamenti o valutazioni, rientra tra le operazioni legittimamente delegabili dal perito ad un ausiliario di sua fiducia a norma dell'art. 228, comma 2, cod. proc. pen. (Conforme Sez. 1, n. 12931 del 15/07/1980, Rv. 147002-01). (Dichiara inammissibile, Corte Appello L'Aquila, 25/10/2019)

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