(massima n. 1)
Il perito, oltre a richiedere direttamente notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altro soggetto, può anche prendere visione di atti processuali nei quali le predette notizie siano state già raccolte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, a nulla rilevando il divieto di inserimento degli atti visionati nel fascicolo per il dibattimento posto che le informazioni in tal modo acquisite non costituiscono prova, essendo utilizzabili solo ai fini dell'accertamento peritale. (Rigetta, Corte Appello Milano, 23/03/2018)