(massima n. 1)
In tema di mezzi di prova, l'inutilizzabilitą delle notizie che il perito o il consulente riceve, in sede di espletamento dell'incarico, dall'imputato, dalla persona offesa o da altre persone, prevista dall'art. 228, comma 3, cod. proc. pen., ha natura patologica, non essendo sanabile, pertanto, neppure in caso di celebrazione del processo nelle forme del diritto abbreviato. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che ricorresse detta causa di inutilizzabilitą, in quanto le dichiarazioni delle persone offese erano state rese al P.M. in sede di sommarie informazioni testimoniali alla presenza del consulente di questi). (Rigetta, Corte Appello Palermo, 13/11/2017)