(massima n. 1)
L'inosservanza dell'art. 386, comma 2, cod. proc. pen., per mancata comunicazione dell'arresto in flagranza al difensore d'ufficio nominato nella circostanza, non dà luogo a nullità alcuna perché nessuna norma la prevede. Né l'omissione potrebbe essere ricondotta alla previsione dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., poiché l'obbligo di informazione dell'arresto non attiene, in modo diretto, all'assistenza dell'imputato, e non incide, quindi, sul diritto di difesa, al cui esercizio è finalizzato il successivo interrogatorio da parte del giudice competente per la convalida.