(massima n. 1)
Le cause di incompatibilitą e di incapacitą dei periti previste dall'art. 225, comma 3, cod. proc. pen. non trovano applicazione, neanche in via analogica, nei confronti dei consulenti tecnici del pubblico ministero, sicché sono utilizzabili gli accertamenti eventualmente compiuti dai predetti consulenti che si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 222 cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso l'incompatibilitą dell'esperto nominato dal pubblico ministero ed inserito negli organici della stessa azienda sanitaria locale cui faceva capo l'imputato). (Dichiara inammissibile, Corte Appello Salerno, 14/09/2023)