Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 29229 del 12 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio di cui all'art. 1900 c.c., secondo il quale l'assicurazione non si estende ai rischi provocati volontariamente e con colpa grave del beneficiario, trova applicazione anche quando la condotta dell'assicurato caratterizzata dal dolo o dalla colpa grave non sia stata la causa unica del verificarsi dell'evento dannoso, in quanto ai fini del nesso causale fra la detta condotta ed il danno trova applicazione il principio della condicio sine qua non, temperato da quello della regolaritā causale, ex artt. 40 e 41 c.p., con la conseguenza che, quando l'evento č derivato da una pluralitā di comportamenti commissivi od omissivi (tra cui un comportamento dell'assicurato), č sufficiente per negare l'estensione della polizza accertare che, se detto comportamento non si fosse verificato, l'evento non si sarebbe prodotto. (Nella specie, la S.C. ha confermato - dichiarando inammissibile il ricorso ex art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c. - la sentenza impugnata che aveva negato l'indennizzo ritenendo gravemente negligente la condotta dell'assicurato, il quale aveva lasciato il natante assicurato, di ingente valore, fuori da un porto e senza persone a bordo e semplicemente ancorato senza adottare alcuna misura di protezione o sorveglianza).

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