(massima n. 1)
In tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, prescindendo da indici formali quali l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, con la conseguente necessaria escussione non già come testimone, bensì quale imputato di reato connesso ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inutilizzabile, in quanto assunte in violazione del divieto previsto dall'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., la testimonianza di un soggetto, mai iscritto nel registro degli indagati, di cui risultava già in atti un ruolo attivo nella consegna del denaro per conto del corruttore, tale da far ritenere sussistente la qualifica di concorrente nel reato). (Annulla con rinvio, Corte Appello Roma, 20/05/2019)