(massima n. 1)
È illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria che pervenga all'individuazione del responsabile del reato in seguito a indagini consistite nell'assunzione di informazioni e di elementi fattuali diversi da quelli indicati dall'art. 382 cod. proc. pen. e alle conseguenti valutazioni, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza" che presuppone o l'inseguimento materiale, e non "figurato" o "investigativo", dell'agente o l'immediata e autonoma percezione, da parte di chi procede all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la mancata convalida dell'arresto di due individui, l'uno indagato per omicidio preterintenzionale in concorso e l'altro per favoreggiamento personale, eseguito dalla polizia giudiziaria a seguito delle testimonianze acquisite "in loco", dei sopralluoghi, del racconto del presunto omicida, rimasto vicino alla vittima in attesa dell'arrivo dei soccorsi da lui stesso richiesti, e della visione, dopo alcune ore dai fatti, dei messaggi telefonici del presunto promotore della fuga del terzo soggetto indagato di omicidio).