(massima n. 1)
In sede di convalida dell'arresto in (quasi) flagranza, il giudice deve limitarsi a verificare la legittimità dell'operato della PG, avuto riguardo allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità dei reati ex artt. 380 381 c.p.p., non competendo al medesimo valutare la gravità indiziaria né le esigenze cautelari. Ne consegue che la quasi-flagranza sussiste quando la PG sorprende l'indiziato con cose o tracce univoche della commissione del reato "immediatamente prima".