(massima n. 1)
L'imputato di reato collegato ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. può essere esaminato in qualità di testimone assistito con le forme di cui all'art. 197-bis cod. proc. pen., senza necessità di procedere agli avvisi previsti dall'art. 64 cod. proc. pen., nel caso in cui abbia già reso, in precedenza, dichiarazioni sulla responsabilità di altri, non avvalendosi, per libera scelta, della facoltà di non rispondere. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in tali casi, viene in rilievo il disposto dell'art. 210, comma 6, cod. proc. pen., a termini del quale trovano applicazione le regole sancite dall'art. 197-bis cod. proc. pen, tra le quali non è compresa quella enunciativa del "diritto al silenzio" del testimone, le cui dichiarazioni accusatorie necessitano, invece, di riscontro esterno, giusta il richiamo all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.). (Rigetta, Corte Appello Ancona, 14/07/2022)