(massima n. 1)
Non sussiste incompatibilitą tra l'ufficio di testimone e quello di ausiliario della polizia giudiziaria nello stesso procedimento, non potendosi applicare a tale figura, per analogia, il disposto di cui all'art. 197, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. nel quale si prevede soltanto l'ipotesi dell'incompatibilitą a testimoniare dell'ausiliario del giudice o del pubblico ministero. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso l'incompatibilitą a rendere testimonianza, sulle modalitą dell'audizione di un minore, dell'ausiliario di polizia giudiziaria che aveva prestato la sua opera nelle indagini). (Rigetta, Corte Appello Venezia, 05/10/2017)