(massima n. 1)
L'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che nel corso dell'esame dibattimentale abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassativitą dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilitą dipende dall'attendibilitą del teste e della deposizione da questi resa.