(massima n. 1)
In tema di mezzi di ricerca della prova, nel caso di sequestro di dati contenuti in un dispositivo informatico disposto dal pubblico ministero, non è richiesta la convalida del giudice poiché il controllo preventivo, da esercitarsi, secondo il diritto dell'Unione Europea come interpretato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024, C-548/21, da parte di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, può essere effettuato anche dal pubblico ministero che, in quanto "autorità giudiziaria", procede alle indagini, nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche, secondo le specifiche regole dettate dal legislatore, idonee a garantire anche i diritti dell'indagato.