(massima n. 1)
In tema di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria, il divieto sancito dall'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. riguarda le dichiarazioni acquisite dai testimoni con le modalitą di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b), cod. proc. pen. ed opera anche nel caso in cui tali dichiarazioni, pur verbalizzabili, non siano state documentate, restando ammessa la testimonianza solo per dichiarazioni percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione, in situazioni operative eccezionali o di straordinaria urgenza. (Annulla con rinvio, Tribunale Teramo, 23/05/2024)