(massima n. 1)
La testimonianza indiretta, pur utilizzabile nei limiti previsti dall'art. 195 cod. proc. pen., deve essere valutata dal giudice, nell'ambito del suo libero convincimento, con speciale cautela, particolarmente penetrante quando il testimone diretto non sia stato ascoltato (nella specie, perché deceduto), reperendo, all'occorrenza, ulteriori elementi esterni di conferma. (Annulla in parte con rinvio, Corte Assise Appello Lecce, 13/07/2023)