(massima n. 1)
Il divieto di testimonianza indiretta per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria non opera relativamente alle dichiarazioni rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale, in una situazione eccezionale o di straordinaria urgenza caratterizzata dall'assenza di un dialogo tra teste e ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria qualitą. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ritenuto provata l'identificazione dell'imputato - quale autore del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di un incidente - sulla base della testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria che, giunto sul luogo dell'incidente, aveva appreso da un testimone che il conducente del ciclomotore incidentato era stato trasportato in ospedale, dove era stato immediatamente identificato). (Dichiara inammissibile, Corte Appello Messina, 25/11/2019)