(massima n. 1)
Non viola il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 195, comma 4 cod. proc. pen., l'ufficiale di polizia che riferisca quanto direttamente riscontrato nell'immediatezza del fatto circa lo stato dei luoghi e delle persone, viepił se al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni. (Dichiara inammissibile, Corte Appello Palermo, 16/05/2019)