(massima n. 1)
Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, contenuto nell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., non riguarda i casi in cui la deposizione del teste di polizia giudiziaria non ha valore surrogatorio di quella del teste primario, ancorché non ancora acquisita nel processo, ma č solo illustrativa dello sviluppo dell'indagine e della complessiva coerenza degli elementi di prova raccolti, anche con riferimento all'evidenziazione di eventuali contrasti tra la dichiarazione resa dal teste alla polizia giudiziaria e quella dallo stesso resa in sede dibattimentale. (Fattispecie in tema di immigrazione clandestina in cui č stata ritenuta utilizzabile la dichiarazione del teste di polizia che si era limitato a riferire circa le informazioni raccolte nel corso delle indagini, a norma dell'articolo 351 cod. proc. pen., da tre migranti, successivamente sentiti ai sensi dell'art. 195, comma 2, cod. proc. pen., in base alle quali l'imputato era stato identificato come conducente dell'imbarcazione rinvenuta in acque internazionali con a bordo circa ottanta migranti). (Rigetta, Corte Appello Reggio Calabria, 07/03/2019)