(massima n. 1)
In tema di testimonianza indiretta, laddove il giudice dichiari la chiusura dell'istruttoria dibattimentale senza procedere all'esame del teste di riferimento richiesto dalla difesa dell'imputato, quest'ultima deve eccepire il vizio, a pena di decadenza, in sede di formulazione e precisazione delle conclusioni, configurandosi altrimenti una rinuncia tacita all'adempimento, che rende utilizzabili le dichiarazioni "de relato" anche al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 195, comma 3, cod. proc. pen. (Rigetta in parte, Corte Appello Messina, 17/09/2018)