Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4071 del 4 maggio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di testimonianza indiretta, la richiesta di parte finalizzata all'esame delle persone alle quali il teste si sia riferito per la conoscenza dei fatti, deve essere presentata al giudice nel momento stesso in cui il testimone riferisce le circostanze apprese da terzi e non può utilmente intervenire dopo che il teste sia stato licenziato o l'udienza istruttoria conclusa, in quanto la disposizione di cui all'art. 195, comma 1, cod. proc. pen., è ispirata alla finalità di evitare richieste tardive o pretestuose, tali da provocare un eccessivo allungamento dei tempi processuali. (Rigetta in parte, Corte Appello Reggio Calabria, 01/07/2016)

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.