(massima n. 1)
Il divieto e le limitazioni all'utilizzazione della testimonianza indiretta previsti dal comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen. non si applicano nei confronti degli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria sentiti a proposito degli esiti di indagini condotte in un paese straniero da forze locali o internazionali di polizia, sempre che l'informazione sia riferita ad organismi di polizia qualificati e ben individuati. (Rigetta, Corte Appello Roma, 15/01/2018)