(massima n. 1)
Il divieto di deporre sulle voci correnti nel pubblico, sancito dall'art. 194, comma 3, cod. proc. pen., non trova applicazione nel caso in cui il teste riferisca circostanze apprese da una specifica persona, pur se non identificata con le sue generalitā, essendo le stesse assimilabili a mere confidenze, per le quali č ammessa la prova testimoniale. (Dichiara inammissibile, Corte Appello Napoli, 26/10/2022)