(massima n. 1)
La confessione può costituire prova sufficiente della responsabilità del confidente, indipendentemente dall'esistenza di riscontri esterni (non essendo suscettibili di applicazione analogica i limiti previsti dall'art. 192 cod. proc. pen. per la chiamata in correità), purché il giudice prenda in esame le circostanze obiettive e subiettive che hanno determinato e accompagnato la dichiarazione e dia ragione, con logica motivazione, delle circostanze che escludono intendimenti autocalunniatori o l'intervenuta costrizione dell'interessato. (Rigetta, App. Palermo, 04/03/2016)