(massima n. 1)
Nel giudizio di prevenzione, considerata l'autonomia del procedimento rispetto al giudizio di merito, la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 cod. proc. pen., né le chiamate in correitą o in reitą devono essere necessariamente sorrette da riscontri individualizzanti.(Nella specie, la Corte ha escluso che potesse avere effetto preclusivo della configurabilitą della pericolositą sociale del proposto la ritenuta esclusione, nel processo di merito, dell'aggravante mafiosa, giustificata non su una verifica negativa di attendibilitą di un collaboratore di giustizia, ma sull'assenza di idonei riscontri ex art. 192 cod. proc. pen.). (Dichiara inammissibile, Corte Appello Palermo, 18/02/2019)