(massima n. 1)
Gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni, alle quali non abbia partecipato l'imputato, possono costituire fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato senza bisogno di riscontri esterni, o avere natura indiziaria, richiedendo, in tal caso, i requisiti di gravità, precisione e concordanza, in conformità del disposto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili quale prova intercettazioni avvenute fra soggetti diversi dall'indagato, al quale, però, i partecipi ai colloqui erano politicamente legati ed al quale riferivano comportamenti illeciti che, in relazione al complesso degli elementi acquisiti nelle indagini, denotavano l'esistenza di un sistema strutturato per orientare l'esito di alcuni concorsi pubblici). (Dichiara inammissibile, Trib. Libertà Perugia, 29/04/2019)