Cassazione penale Sez. III sentenza n. 512 del 11 novembre 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 191, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 24 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU nella sentenza 6 febbraio 2025, Italgomme Pneumatici s.r.l. c. Italia, anche in combinato disposto con gli artt. 6, par. 1 e 13 CEDU, trattandosi di norma eccezionale, non suscettibile di interpretazione estensiva e non implicando le carenze sistemiche rilevate dalla Corte nella disciplina degli accessi ai locali destinati ad attività imprenditoriali o professionali e delle verifiche fiscali effettuate "in loco" dall'amministrazione finanziaria una generale inutilizzabilità di tutti gli atti compiuti e dei documenti acquisiti in epoca anteriore all'adozione delle misure generali di adeguamento indicate dalla medesima decisione. (Dichiara inammissibile, Trib. Libertà Lecce, 19/05/2025)

(massima n. 2)

In tema di mezzi di prova, non sono inutilizzabili, ex art. 191, comma 1, cod. proc. pen., gli atti compiuti e i documenti acquisiti in esito a verifica fiscale eseguita in violazione dell'art. 8 CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU, 6 febbraio 2025, Italgomme Pneumatici S.r.l. c. Italia, anche in combinato disposto con gli artt. 6, par. 1 e 13 CEDU, in epoca anteriore all'adozione delle misure generali di adeguamento indicate dalla medesima decisione, che ha rilevato carenze sistemiche in ordine alle garanzie difensive per il contribuente nell'ambito degli accessi in locali destinati ad attività commerciali o professionali e delle verifiche effettuate "in loco" dall'amministrazione finanziaria. (In motivazione, la Cassazione ha affermato che la predetta pronuncia della Corte EDU non può essere qualificata come legge che stabilisce un divieto di acquisizione probatoria, né ha ad oggetto direttamente il regime di utilizzabilità delle prove, che presenta carattere eccezionale e di stretta interpretazione e, come tale, è rimesso alle scelte discrezionali del legislatore). (Dichiara inammissibile, Trib. Libertà Lecce, 19/05/2025)

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